Art. 7.
(Adozione di ricercatori universitari).

      1. Alle piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione

 

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n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, alle imprese artigiane e ai soggetti di cui all'articolo 17 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, aventi sede legale nel territorio della Regione Siciliana, al fine di potenziarne l'attività di ricerca anche avviando nuovi progetti, è concesso, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 1o gennaio 2007, un credito d'imposta fino al 60 per cento dei costi sostenuti per il finanziamento dei nuovi contratti stipulati dalle università per ogni nuova assunzione a tempo pieno, di titolari di dottorato di ricerca o di possessori di altro titolo di formazione post-laurea, conseguito anche all'estero, nonché di laureati con esperienza nel settore della ricerca, per lo sviluppo di programmi di ricerca concordati dalle imprese con l'università medesima sulla base di apposita convenzione che specifichi i tempi e le modalità di impiego del nuovo assunto. Tale convenzione deve essere chiaramente orientata alla ricerca e all'innovazione, e articolata in un progetto definito nei suoi termini essenziali. Ai fini del calcolo dell'importo che beneficia del credito d'imposta, si considerano l'onere del contratto stipulato dall'università, gli oneri amministrativi direttamente connessi, e il costo, sostenuto dall'impresa, per l'utilizzo eventuale, da parte dell'impresa, di laboratori e di sistemi di collaudo. Il nuovo assunto dall'università collabora con l'impresa finanziatrice per un periodo di cinque anni, prorogabile per altri due periodi, su progetti di ricerca di comune interesse. Il costo, documentato e documentabile, della convenzione sostenuta dall'impresa può essere cofinanziato da norme regionali. In tale caso, il credito d'imposta è commisurato all'onere effettivo della convenzione che grava sull'impresa, al netto del contributo regionale. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
      2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro
 

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dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono stabilite le modalità attuative del presente articolo al fine della fruizione del credito d'imposta da erogare comunque nei limite di una spesa massima di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007 e 2008.